La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un ente ecclesiastico riguardante il diniego dell'esenzione ICI per un immobile adibito a scuola materna. La Commissione Tributaria Regionale aveva negato il beneficio ritenendo l'attività commerciale a causa dell'entità dei ricavi e delle rette versate dagli alunni. La Suprema Corte, pur confermando che l'onere della prova spetta al contribuente, ha cassato la sentenza applicando lo ius superveniens introdotto dall'art. 16-bis del D.L. 131/2024. Tale norma prevede che l'esenzione ICI possa essere mantenuta se l'aiuto di Stato rientra nei limiti del regime de minimis (200.000 euro in un triennio). Il caso è stato rinviato per verificare se i benefici goduti rispettino tale soglia economica.
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