Un agente di assicurazioni, socio e amministratore della sua agenzia, ha contestato la richiesta di contributi da parte dell'INPS, sostenendo che il suo ruolo fosse solo amministrativo. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, chiarendo l'obbligo contributivo del socio lavoratore. Se il socio svolge un'attività operativa, personale, abituale e prevalente, è tenuto a iscriversi alla Gestione Commercianti e a versare i contributi, indipendentemente dalla carica formale di amministratore. La mancata comunicazione di tale attività all'INPS è stata qualificata come evasione, non semplice omissione. La vittoria è andata quindi all'INPS, con la conferma della richiesta di pagamento.
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