Una società di distribuzione carburanti ha richiesto il rimborso dell'imposta regionale sulla benzina (IRBA), sostenendone l'incompatibilità con il diritto UE. Dopo decisioni contrastanti nei primi due gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha risolto la questione in via preliminare, senza entrare nel merito del diritto al rimborso. La Suprema Corte ha stabilito che, data la natura di tributo statale gestito a livello centrale, la richiesta di rimborso IRBA deve essere indirizzata esclusivamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e non alla Regione beneficiaria del gettito. Di conseguenza, il ricorso originario presentato contro la Regione è stato dichiarato inammissibile.
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