Una società assicuratrice estera ha chiesto il rimborso delle ritenute subite sui dividendi azionari italiani, percepiti tramite fondi di investimento. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso, sostenendo che i dividendi fossero stati pagati ai fondi e non direttamente alla società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, confermando che i fondi di investimento non hanno un'autonoma personalità giuridica. Di conseguenza, la società estera deve essere considerata il vero beneficiario effettivo dei dividendi, avendo la piena disponibilità giuridica ed economica delle somme. La Corte ha chiarito che l'autocertificazione presentata in sede amministrativa ha valore di prova e che la figura del beneficiario effettivo serve a distinguere le reali attività economiche dalle società di comodo create solo per risparmiare sulle tasse.
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