L'Imputato, condannato per truffa, propone ricorso lamentando la nullità del decreto di citazione in appello. Sostiene che l'atto non lo avvertiva della celebrazione del processo in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, secondo le norme emergenziali COVID-19. Lamenta inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso per cassazione. I giudici chiariscono che il processo si è svolto regolarmente poiché l'imputato non ha presentato alcuna richiesta scritta di discussione orale nei termini di legge. Inoltre, le contestazioni sulla pena sono inammissibili perché riproducono genericamente le stesse difese già respinte in secondo grado, senza contestare la motivazione della sentenza impugnata. Di conseguenza, la condanna diventa definitiva.
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