La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28790/2024, ha stabilito che nella cessione in blocco di crediti, la sola pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a provare la titolarità del credito se il debitore contesta l'esistenza stessa del contratto di cessione. In tal caso, il cessionario ha l'onere di fornire una prova documentale del trasferimento. La Corte ha rigettato il ricorso di una società che, in un procedimento fallimentare, non era riuscita a dimostrare l'inclusione del proprio credito nell'operazione di cessione.
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