La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26530/2023, ha dichiarato inammissibile un ricorso avverso il rigetto di un'istanza di patrocinio a spese dello Stato. Il motivo dell'impugnazione rigetto patrocinio era stato presentato telematicamente presso la cancelleria civile, anziché seguire le forme previste dal codice di procedura penale. La Corte ha ribadito che, data l'accessorietà della questione al procedimento penale principale, l'impugnazione deve rispettare le regole procedurali penali, rendendo inefficace il deposito secondo le modalità civili.
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