Un professionista, accusato di turbata libertà degli incanti per aver fornito informazioni privilegiate ad alcuni offerenti in una gara pubblica, ha presentato ricorso in Cassazione. Il suo reato era stato dichiarato prescritto, ma la condanna al risarcimento dei danni a favore della società appaltante era stata confermata. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, specificando che il reato di turbata libertà degli incanti è un reato di pericolo: non è necessario che l'esito della gara sia effettivamente alterato, ma è sufficiente che la condotta sia potenzialmente idonea a perturbarne il regolare svolgimento. Tale condotta, anche se il reato è prescritto, costituisce un fatto illecito che obbliga al risarcimento del danno.
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