Un produttore agricolo ha impugnato una cartella di pagamento IVA per l'anno 2010, emessa a seguito di un controllo automatizzato per recuperare un credito del 2007. Dopo alterne vicende nei primi gradi di giudizio, il contribuente ha presentato ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, il ricorrente ha richiesto la definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi della Legge 130/2022, allegando la domanda e la quietanza di pagamento. L'Agenzia delle Entrate ha inserito la controversia nell'elenco dei giudizi definibili. Di conseguenza, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del processo, ponendo le spese a carico della parte che le ha anticipate.
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