Una proprietaria costruisce un muro su un percorso, ritenendolo privato. Il Comune e i vicini si oppongono, sostenendo che si tratti di una strada vicinale uso pubblico. La Corte di Cassazione dà loro ragione, confermando l'ordine di demolizione e il risarcimento danni. La sentenza stabilisce un principio chiaro: una strada privata è di uso pubblico quando serve una collettività, soddisfa un interesse generale (come l'accesso alla via pubblica) e tale uso è consolidato nel tempo. La semplice iscrizione catastale non è sufficiente; conta l'uso effettivo. La proprietaria perde la causa perché il percorso, pur privato, garantiva l'accesso a un gruppo di residenti.
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