Un'associazione sportiva contesta una maxi-bolletta da oltre 200.000 euro, citando in giudizio la società fornitrice di energia. La Corte di Cassazione, confermando le decisioni precedenti, dichiara il ricorso inammissibile. Il principio chiave è il difetto di **legittimazione passiva della società di vendita energia**. La normativa del settore distingue nettamente i ruoli: la società di distribuzione misura i consumi, mentre quella di vendita si limita a fatturarli. Di conseguenza, per contestazioni relative ai dati di consumo o alla prescrizione del credito basato su tali dati, l'azione legale va intentata contro il distributore, non contro il venditore, che risulta essere la parte sbagliata nel processo.
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