Una società operante nel settore energetico ha contestato l'inclusione della torre eolica e di altri costi accessori (spese tecniche, oneri finanziari, profitto) nel calcolo della rendita catastale del proprio impianto. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: mentre la torre eolica, in quanto macchinario, deve essere esclusa dalla stima, la rendita catastale delle componenti immobiliari residue (suolo, fondazioni) deve essere calcolata con il metodo dei costi, includendo una quota parte delle spese tecniche, degli oneri finanziari e del profitto d'impresa. La sentenza ha quindi annullato la decisione del giudice di merito, rinviando la causa per una corretta rideterminazione della rendita.
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