Un dipendente pubblico, passato da un ente locale al Ministero dell'Istruzione, ha fatto causa lamentando una riduzione dello stipendio. Sosteneva che nel calcolo della nuova retribuzione non fossero stati inclusi alcuni bonus, come i premi incentivanti. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo un punto fondamentale sul trattamento retributivo del personale trasferito. Solo le componenti fisse e continuative dello stipendio precedente devono essere garantite, anche tramite un assegno 'ad personam'. Le voci variabili e occasionali, come i premi di produttività legati a obiettivi specifici del vecchio ente, sono escluse. Di conseguenza, il lavoratore ha perso la causa perché non ha subito un reale peggioramento della sua retribuzione stabile.
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