Un investigatore privato viene indagato per corruzione in concorso con un militare della Guardia di Finanza, accusato di aver ottenuto illegalmente dati riservati dietro pagamento. La Procura dispone il sequestro probatorio di supporti informatici, archivi e telefoni del professionista. La difesa impugna il decreto denunciando la genericità dell'accusa, il carattere esplorativo della misura e la violazione della proporzionalità. Il Tribunale del Riesame conferma la misura poiché l'accusa ha circoscritto la ricerca con parole chiave, limiti temporali e la restituzione dei dispositivi non pertinenti. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'investigatore, confermando che il sequestro probatorio rispetta i criteri di proporzionalità quando individua target precisi e prevede la tempestiva restituzione dei beni estranei al reato.
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