Un agente di commercio ha chiesto il ricalcolo della propria pensione di vecchiaia Enasarco per la quota relativa ai contributi versati prima del 1998. L'Ente previdenziale applicava un metodo di calcolo meno vantaggioso, riducendo l'importo mensile da circa 360 euro a soli 114 euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Fondazione Enasarco, confermando che l'agente ha diritto all'applicazione del metodo di calcolo più favorevole previsto dalla legge del 1973, che richiama una disciplina del 1968. I giudici hanno chiarito che la regola del trattamento di maggior favore prevale sulle norme successive e che il principio del pro-rata non può essere usato per ridurre i diritti già acquisiti prima della privatizzazione dell'ente. Vince l'agente, che ottiene la pensione più alta e il rimborso delle spese legali.
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