Un condomino ha impugnato la delibera assembleare contestando l'addebito delle spese di manutenzione stradale per vie interne al complesso residenziale, sostenendo che le strade dovessero considerarsi pubbliche in base a una vecchia convenzione di lottizzazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del condomino. I giudici hanno chiarito che, poiché il collaudo delle opere non era mai avvenuto, le strade non erano mai passate al Comune. Di conseguenza, l'obbligo di manutenzione gravava sui proprietari delle unità abitative. Nel caso specifico, il condomino aveva espressamente accettato, nel proprio atto di acquisto, il regolamento condominiale che prevedeva la partecipazione alle spese di manutenzione stradale in base ai millesimi di proprietà. Il condominio ha quindi legittimamente deliberato la ripartizione dei costi per la pulizia, l'illuminazione e la messa in sicurezza delle vie interne.
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