Una società di leasing si opponeva alla richiesta di pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2014, sostenendo che l'obbligo fosse esclusivamente a carico dei clienti utilizzatori dei veicoli. La Regione, che aveva emesso le ingiunzioni, durante il processo ha cambiato idea e ha annullato gli atti in autotutela, riconoscendo la correttezza della tesi della società. La Corte di Cassazione, preso atto della rinuncia della Regione, ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse. La sentenza conferma il principio sulla soggettività passiva tassa automobilistica per il 2014: solo l'utilizzatore del veicolo in leasing, e non la società concedente, era tenuto al pagamento del bollo.
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