La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19981/2024, ha ribadito la validità della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa. A seguito di un accertamento fiscale che aveva rettificato il reddito di una S.r.l., l'Amministrazione Finanziaria aveva recuperato a tassazione, in capo a una socia, il maggior reddito da partecipazione basandosi sulla suddetta presunzione. La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato l'atto, ritenendo che la ristretta base azionaria da sola non fosse sufficiente a provare la distribuzione. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza e affermando che tale presunzione è legittima e sposta l'onere della prova sul contribuente, il quale deve dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti.
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