La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27141/2024, ha accolto il ricorso del Ministero della Salute, stabilendo la corretta decorrenza dell'indennizzo aggiuntivo per danni da vaccinazione. Contrariamente a quanto deciso nei primi due gradi di giudizio, la Corte ha chiarito che per i soggetti già titolari dell'indennizzo base, il beneficio aggiuntivo decorre non retroattivamente, ma dalla data di entrata in vigore della legge n. 229/2005. La decisione si fonda sull'interpretazione letterale del decreto ministeriale attuativo del 6 ottobre 2006, che distingue nettamente la disciplina dell'indennizzo aggiuntivo da quella dell'assegno una tantum, per il quale è invece prevista espressa retroattività.
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