La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3757/2024, ha risolto un conflitto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario. Ha stabilito che la controversia relativa al pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo professionale, in questo caso quello degli infermieri, rientra nella giurisdizione del giudice tributario. La Suprema Corte ha qualificato tale quota come una 'tassa', ovvero un tributo, la cui riscossione è finalizzata a finanziare le funzioni pubbliche dell'ente. Di conseguenza, le impugnazioni contro gli atti di riscossione di tale quota devono essere proposte dinanzi alle commissioni tributarie.
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