Una contribuente ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo di non averla mai ricevuta correttamente e che l'atto presupposto fosse nullo per un difetto di firma. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la notifica della cartella di pagamento è valida se, dopo un primo tentativo fallito, una seconda raccomandata viene consegnata personalmente al destinatario, anche presso un indirizzo diverso. Inoltre, ha confermato che la firma di un funzionario delegato è legittima anche se la sua qualifica dirigenziale è stata ottenuta in modo irregolare, poiché ciò che conta è la riconducibilità dell'atto all'ufficio competente.
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