L'Imputato, condannato in primo grado per ricettazione, ha proposto ricorso lamentando la violazione del divieto di reformatio in peius. Secondo la difesa, la Corte d'appello avrebbe omesso di valutare le attenuanti generiche già concesse in primo grado, pur avendo ridotto la pena complessiva. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, spiegando che la riduzione della pena operata in appello contiene un implicito riconoscimento delle attenuanti. Tuttavia, poiché il ricorso non era manifestamente infondato e nel frattempo è decorso il termine massimo di dieci anni dal fatto, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione, determinando la vittoria finale dell'Imputato.
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