Un geometra ha richiesto il pagamento delle prestazioni professionali per la ristrutturazione di un edificio civile, che comprendeva anche la realizzazione di solai in cemento armato. I committenti si sono opposti al pagamento. La Corte di Cassazione ha confermato la nullità del contratto d'opera stipulato tra le parti. Infatti, la progettazione e la direzione di opere civili in cemento armato, anche se di modesta entità, spettano esclusivamente a ingegneri e architetti. Di conseguenza, lo svolgimento di tali attività da parte di un geometra determina la nullità del contratto d'opera per violazione di norme imperative. Il professionista perde quindi ogni diritto a ricevere il compenso per l'attività svolta, non potendo esercitare alcuna azione legale per il recupero del credito.
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