La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento di una dipendente di un'associazione Onlus. L'ente aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo motivata dalla chiusura del servizio trasporti. Tuttavia, i giudici hanno accertato che l'associazione operava con criteri di economicità imprenditoriale, escludendo la qualifica di organizzazione di tendenza. Inoltre, i dipendenti erano tra loro intercambiabili. Di conseguenza, la scelta del personale da licenziare non poteva limitarsi al solo reparto soppresso, ma doveva coinvolgere tutti i lavoratori con mansioni equivalenti. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'associazione, confermando la reintegrazione nel posto di lavoro della dipendente e il risarcimento del danno.
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