Un architetto, iscritto a Inarcassa nel 1972 e poi diventato dipendente pubblico, ha richiesto la pensione di vecchiaia avvalendosi di una norma transitoria della Legge n. 6/1981. Tale norma permetteva a chi era iscritto prima del 1981 di ottenere la pensione di vecchiaia con soli venti anni di contributi invece di trenta. Inarcassa ha rifiutato la domanda, sostenendo che l'iscrizione dovesse essere continuativa o attiva al momento dell'entrata in vigore della legge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Inarcassa, stabilendo che per l'accesso al regime di favore è sufficiente il fatto storico della pregressa iscrizione, anche se non continuativa. L'architetto ha quindi ottenuto definitivamente il diritto alla pensione.
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