Un docente inserito nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) ha contestato la precedenza accordata, nelle procedure di mobilità 2016/2017, ai docenti vincitori del concorso del 2012 (IGM 2012). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo la legittimità del sistema di mobilità organizzato per fasi distinte, basato sulla legge e sulla contrattazione collettiva. Secondo la Corte, la preferenza mobilità docenti IGM 2012 in determinate fasi (come la mobilità endoprovinciale) non è né irragionevole né discriminatoria, in quanto deriva da una scelta discrezionale del legislatore volta a bilanciare i diversi interessi dei candidati, differenziati in base al percorso di reclutamento. La Corte ha chiarito che il punteggio individuale non può prevalere sulla struttura per fasi della procedura.
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