La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33190/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso in Cassazione presentato e sottoscritto direttamente dall'imputato. La decisione si fonda sulla violazione dell'art. 613, comma 1, del codice di procedura penale, che impone l'assistenza di un difensore specializzato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda.
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