La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha stabilito che la giurisdizione sulle controversie relative all'incompatibilità e alla decadenza da cariche elettive, come quella di un rappresentante del personale in un Senato Accademico, spetta al giudice ordinario e non a quello amministrativo. Il caso riguardava un dipendente universitario, e al contempo dirigente sindacale, la cui nomina era stata sospesa dall'Ateneo per un presunto conflitto di interessi. La Corte ha chiarito che il nucleo della controversia non è l'esercizio di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, ma la tutela del diritto soggettivo perfetto all'elettorato passivo. Pertanto, la competenza a decidere spetta al tribunale ordinario.
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