La Corte di Cassazione conferma la condanna per bancarotta fraudolenta a carico sia dell'amministratore di diritto che dell'amministratore di fatto di una società. La sentenza chiarisce che la responsabilità penale sorge dalla co-gestione effettiva, provata anche da elementi indiziari convergenti, come l'ideazione di operazioni fraudolente (un indebito rimborso IVA), la riscossione congiunta di crediti e l'uso promiscuo degli strumenti societari. Viene respinta la tesi difensiva che mirava a sminuire il ruolo di entrambi gli imputati, riaffermando il principio che la gestione condivisa, anche senza una nomina formale, comporta una piena responsabilità per i reati commessi nell'interesse della società.
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