Un contribuente, durante un ricorso in Cassazione contro un preavviso di fermo amministrativo, aderisce alla definizione agevolata, saldando il debito e rinunciando al giudizio. La Corte Suprema dichiara estinto il procedimento per cessazione della materia del contendere. Invece di condannare il ricorrente al pagamento delle spese, come di norma avviene in caso di rinuncia, la Corte le compensa tra le parti. La motivazione risiede nella specifica legge sulla definizione agevolata, che impone la rinuncia ai giudizi come condizione per accedere al beneficio. Condannare alle spese sarebbe contrario allo scopo della norma, che è quello di agevolare il contribuente.
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