La Corte di Cassazione ha confermato la nullità di un ordine di acquisto titoli (obbligazioni argentine) perché impartito telefonicamente, in violazione di una clausola del contratto quadro che imponeva la forma scritta. La Banca sosteneva che le leggi successive avessero superato tale clausola, ma i giudici hanno stabilito che la volontà delle parti, espressa nel contratto, prevale. Inoltre, la Banca non aveva comunque rispettato l'obbligo di legge di annotare per iscritto i dettagli dell'ordine telefonico. Di conseguenza, l'operazione è stata dichiarata nulla e la Banca è stata condannata a restituire le somme all'Investitrice, che a sua volta ha dovuto restituire i titoli.
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