La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14921/2024, ha stabilito che un ente pubblico non economico operante nel settore agricolo non può essere qualificato come 'imprenditore agricolo'. Di conseguenza, non può avvalersi delle deroghe più ampie previste per i contratti a termine agricoltura. La Corte ha chiarito che la reiterazione di tali contratti è illegittima se mira a coprire esigenze lavorative stabili e non genuinamente stagionali, anche nel settore agricolo. L'onere di provare la natura stagionale delle mansioni ricade sul datore di lavoro. Il caso è stato rinviato alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.
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