Una struttura sanitaria privata ha richiesto il pagamento di prestazioni socio-sanitarie direttamente all'Ente Regionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della struttura, confermando che la legittimazione passiva della ASL esclude la responsabilità diretta dell'Ente Regionale. Le ASL regionali hanno infatti l'esclusiva competenza a stipulare contratti e gestire i servizi sanitari sul territorio, mentre l'Ente Regionale si occupa solo di programmazione e vigilanza. Inoltre, la Corte ha stabilito che la struttura sanitaria e i suoi avvocati devono restituire le somme ricevute in primo grado, poiché la riforma della decisione fa sorgere l'obbligo di ripristinare la situazione patrimoniale precedente. L'Ente Regionale vince la causa, mentre la struttura sanitaria perde e deve pagare le spese di giudizio.
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