La Corte di Cassazione interviene sul tema del rimborso IVA per agenzie di viaggio non stabilite nell'UE. Con l'ordinanza in esame, ha chiarito che spetta all'agenzia stessa, e non all'amministrazione finanziaria, l'onere di provare di non aver venduto 'pacchetti turistici', bensì singoli servizi, al fine di ottenere il rimborso. La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, basato su elementi presuntivi, e ha cassato la decisione di merito che aveva erroneamente addossato l'onere della prova all'ufficio fiscale.
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