Un contribuente ha impugnato un'iscrizione ipotecaria e un fermo amministrativo lamentando la nullità della notifica di diverse cartelle di pagamento. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito importanti principi. Ha stabilito che la notifica delle cartelle esattoriali tramite raccomandata con avviso di ricevimento, se consegnata a un familiare convivente, è valida e non richiede un secondo avviso informativo. Tuttavia, ha ribadito che l'iscrizione ipotecaria deve essere sempre preceduta da una comunicazione preventiva di 30 giorni al contribuente, a pena di nullità, per garantire il diritto di difesa e il contraddittorio. La Corte ha quindi cassato la sentenza precedente, accogliendo parzialmente le ragioni dell'Agente della Riscossione sulle notifiche ma confermando l'illegittimità dell'ipoteca per mancato preavviso.
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