Un individuo, condannato per commercio di prodotti con marchi falsi, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo, tra le altre cose, l'irrilevanza penale del fatto a causa della palese falsità dei prodotti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la **contraffazione grossolana** non esclude il reato previsto dall'art. 474 c.p. La norma, infatti, non tutela il consumatore dall'inganno, ma la fede pubblica, ovvero la fiducia generale nell'autenticità dei marchi.
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