Una società impugnava alcune cartelle di pagamento ricevute tramite Posta Elettronica Certificata, sostenendo la nullità della notifica PEC perché l'indirizzo del mittente, l'Ente di Riscossione, non era presente nei pubblici registri. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione di merito, stabilendo che la notifica è valida. Per gli atti inviati da una Pubblica Amministrazione, l'assenza dell'indirizzo del mittente dai registri pubblici non causa nullità, a meno che il destinatario non dimostri un concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa.
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