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l. n. 413 del 1991

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24 provvedimenti

Redditometro: come funziona l’onere della prova
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1766/2025, ha rigettato il ricorso di un contribuente contro un avviso di accertamento basato sul redditometro. L'accertamento, relativo all'anno 2008, era scaturito da acquisti immobiliari effettuati dalla moglie, priva di redditi dichiarati, negli anni 2010 e 2011. La Corte ha stabilito due principi fondamentali: primo, per gli anni d'imposta antecedenti al 2009 si applicano le vecchie regole del redditometro, che consentono di "spalmare" la spesa su più anni; secondo, per vincere la presunzione del Fisco, il contribuente deve fornire una prova documentale rigorosa non solo della disponibilità di fondi, ma anche di circostanze che colleghino tali fondi alla spesa contestata, non essendo sufficiente la mera allegazione della loro esistenza.
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Accertamento sintetico: la prova del contribuente
L'appello di un contribuente contro un avviso di accertamento basato sul "redditometro" era stato inizialmente accolto. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, chiarendo l'onere della prova. La Corte ha stabilito che in un accertamento sintetico, non è sufficiente per il contribuente dimostrare semplicemente l'esistenza di altri redditi non tassabili (come vecchi mutui). È necessario fornire prove documentali sull'importo e, soprattutto, sulla durata del possesso di tali fondi durante lo specifico anno fiscale in esame per contrastare efficacemente la presunzione legale del redditometro.
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Redditometro: la prova contraria del contribuente
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito la natura della prova che il contribuente deve fornire per contrastare un accertamento sintetico redditometro. Non è sufficiente dimostrare l'esistenza di redditi esenti o già tassati, ma è necessario provare documentalmente anche la loro entità e la durata del possesso, per dimostrare l'effettiva disponibilità delle somme nell'anno d'imposta contestato.
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Onere della prova redditometro: redditi passati non bastano
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20486/2025, ha stabilito che per contestare un accertamento basato sul redditometro, non è sufficiente per il contribuente dimostrare di aver percepito redditi in passato. È necessario adempiere a un preciso onere della prova redditometro, documentando che tali somme fossero ancora disponibili e siano state utilizzate per coprire le spese nell'anno di imposta contestato. La mera affermazione di possedere risparmi pregressi, senza prove concrete sulla loro permanenza, non è sufficiente a superare la presunzione dell'amministrazione finanziaria.
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