Un'associazione teatrale, dopo aver ricevuto avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA e aver perso nei primi due gradi di giudizio, ha fatto ricorso in Cassazione. Tuttavia, prima della decisione, ha aderito alla definizione agevolata delle controversie, pagando gli importi dovuti. La Corte di Cassazione, preso atto del perfezionamento della procedura, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, lasciando le spese a carico di chi le ha anticipate.
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