Un geometra, lavoratore dipendente, si opponeva al pagamento dei contributi richiesti dalla sua Cassa di previdenza, sostenendo di non esercitare la libera professione. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la semplice iscrizione all'albo professionale è condizione sufficiente per l'iscrizione obbligatoria Cassa Geometri. È irrilevante che l'attività sia svolta in modo occasionale o non produca reddito. Per essere esonerato, il professionista deve fornire prove specifiche richieste dai regolamenti della Cassa, come una dichiarazione del datore di lavoro. Di conseguenza, il geometra ha perso la causa ed è stato condannato a pagare i contributi.
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