L'Ente Previdenziale ha richiesto a un'Azienda il rimborso delle somme erogate per la mobilità lunga di alcuni dipendenti, sostenendo che il credito fosse soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. L'Azienda si è opposta, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando che i rimborsi per indennità e contribuzione figurativa rientrano nell'ampia categoria dei contributi previdenziali. Di conseguenza, si applica la prescrizione contributi previdenziali di cinque anni prevista dalla legge. L'Ente Previdenziale perde la causa e non può più pretendere il pagamento delle somme prescritte.
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