La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, annullando un avviso di addebito emesso da un ente previdenziale nei confronti di una professionista. L'ente aveva iscritto d'ufficio la lavoratrice alla Gestione Separata per l'anno 2009. La Corte ha stabilito che un reddito annuo inferiore a 5.000 euro costituisce un forte indizio della natura occasionale dell'attività, tale da non giustificare l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata. L'ente previdenziale, che aveva l'onere della prova, non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare l'abitualità della prestazione lavorativa, non potendo la mera iscrizione a un albo professionale o la titolarità di una partita IVA, da sole, superare l'indizio derivante dal basso reddito.
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