La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16199/2025, ha rigettato il ricorso di una contribuente, confermando che il ricorso in ottemperanza per costringere l'amministrazione finanziaria ad adempiere a una sentenza favorevole è inammissibile se non preceduto da una formale messa in mora notificata tramite ufficiale giudiziario. La Corte ha chiarito che la semplice notifica della sentenza non sostituisce questo atto, che rappresenta una condizione generale di proponibilità dell'azione.
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