Un contribuente contesta un'ingiunzione di pagamento per tasse non pagate, sostenendo di non aver mai ricevuto l'avviso di accertamento originale. La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica diretta atti tributari effettuata dal Comune tramite servizio postale è valida e si perfeziona dopo dieci giorni dal rilascio dell'avviso di giacenza, anche senza l'invio di una seconda raccomandata informativa. Di conseguenza, non avendo impugnato l'atto originale, il contribuente non può più contestare la pretesa fiscale.
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