Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema della produzione documenti in appello tributario. Il caso riguardava una contribuente che aveva impugnato avvisi di pagamento, lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale presupposta. L'agente della riscossione ha prodotto la prova della notifica solo nel giudizio d'appello. La Suprema Corte ha confermato la legittimità di tale produzione, ribadendo la specialità dell'art. 58 del D.Lgs. 546/1992, che consente di depositare nuovi documenti in appello senza le preclusioni previste dal codice di procedura civile, anche se la parte era contumace in primo grado.
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