Una società ha impugnato un avviso di accertamento per l'imposta sulla pubblicità, lamentandone la carenza di motivazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, specificando che l'atto era sufficientemente dettagliato e che il ricorso del contribuente era inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, non avendo riportato il contenuto dell'atto contestato. La Corte ha inoltre chiarito che la mancata indicazione del responsabile del procedimento non invalida l'avviso di accertamento.
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