Un contribuente impugna un avviso di accertamento relativo sia a imposte dirette che a IVA. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, chiarisce un principio fondamentale sulla prova di resistenza IVA. Viene stabilito che il superamento di tale prova, in caso di violazione del contraddittorio preventivo, comporta l'annullamento parziale dell'atto solo per la parte relativa all'IVA (tributo armonizzato), senza estendere automaticamente la nullità alle imposte sui redditi (tributi non armonizzati) contestate nel medesimo atto.
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