Un contribuente, avente diritto a un rimborso fiscale a seguito di una calamità naturale, si è scontrato con l'inerzia dell'amministrazione nel pagamento. Dopo aver ottenuto sentenze favorevoli, ha avviato un giudizio di ottemperanza. La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice dell'ottemperanza non può rigettare la richiesta per una presunta insufficienza di fondi. Al contrario, ha il dovere di verificare attivamente la disponibilità delle risorse e, se necessario, nominare un commissario speciale per assicurare che il rimborso tributario venga eseguito, trasferendo così l'onere dall'individuo all'apparato statale.
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