Un pensionato ha richiesto il ricalcolo della pensione per includere gli emolumenti extra mensili, come tredicesima e ferie non godute, nella base di calcolo dei periodi di contribuzione figurativa per cassa integrazione e disoccupazione. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, rilevando che l'ente previdenziale non ha dimostrato di aver effettuato tale inclusione. L'ente ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che spettasse al pensionato provare il mancato inserimento di tali somme. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che spetta all'ente previdenziale l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo di accredito. Di conseguenza, il pensionato vince la causa e ottiene il ricalcolo del trattamento pensionistico.
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