La Corte di Cassazione ha confermato il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare, stabilendo che è sufficiente dimostrare il nesso causale tra l'attività dell'intermediario e la conclusione dell'affare, anche se quest'ultima avviene dopo la scadenza dell'incarico formale. La sentenza ha inoltre chiarito che, nel regime processuale applicabile, la produzione in appello di documenti nuovi, come l'iscrizione all'albo dei mediatori, è ammissibile se ritenuta indispensabile per la decisione, respingendo così il ricorso del venditore e dell'acquirente.
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